Sez. 3 - , Sentenza n. 12118 del 22/06/2020 (Rv. 658056 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - IN GENERE | Presunzioni - Utilizzabilità nel giudizio civile di falso - Sussistenza - Fondamento - Ammissibilità anche nel giudizio di falsità di scrittura privata per riempimento "absque pactis" - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - IN GENERE
Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il procedimento inferenziale - relativo al presunto riempimento di una ricognizione di debito fuori da qualsiasi intesa - condotto anche in ragione del contrasto tra la data apposta in calce all'atto e quella riprodotta nel documento con cui era stato identificato il sottoscrittore, nonché dell'incompleta indicazione del codice fiscale di quest'ultimo e dell'erronea indicazione del luogo di nascita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)