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Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 26/01/2006 (Rv. 587849 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Utilizzabilità nel giudizio civile di falso - Sussistenza - Fondamento - Ammissibilità anche nel giudizio di falsità di scrittura privata per riempimento "absque pactis" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587849-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che, anche indirettamente vieti l'utilizzazione nel giudizio civile di falso delle presunzioni, al fine di desumere la falsità del documento impugnato. In particolare, in riferimento all'ipotesi di riempimento "absque pactis", vertendo la prova del falso sulla dimostrazione che il riempimento del documento è avvenuto in modo tale da non trovare alcuna rispondenza nella legittimazione a procedervi conferita con il relativo negozio, un divieto della prova per presunzioni (semplice) non è individuabile per effetto della esclusione prevista per tale prova dal secondo comma dell'art. 2729 cod. civ. con riferimento ai casi in cui sarebbe esclusa la prova per testi, poiché l'oggetto della prova del riempimento "absque pactis" non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto o limitazione della prova per testi di cui agli artt. 2721 e segg. cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)