Sez. 1, Sentenza n. 17631 del 10/08/2007 (Rv. 598692 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Art. 336, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di nullità del lodo in via rescindente - Caducazione della pronuncia sulle spese - Rinnovazione del giudizio sul regolamento di tali spese - Necessità - Sussistenza - Possibilità di pervenire alla compensazione, totale o parziale, delle spese dell'intero giudizio - Sussistenza.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa, potendo anche pervenire ad un provvedimento di compensazione, totale o parziale, (delle spese dell'intero giudizio). (Nella specie, la S.C., nel rigettare il motivo di ricorso che lamentava l'omessa pronuncia della sentenza impugnata sulle spese dell'intero procedimento arbitrale del quale era stata dichiarata la nullità, asserendo che era stata disposta soltanto la totale compensazione delle spese del giudizio d'appello in presenza di "giusti motivi", ha ritenuto che la generica espressione "spese processuali", utilizzata dalla pronuncia, potesse reputarsi "omnicomprensiva", così da risultare riferibile anche alle spese del procedimento arbitrale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)