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Sez. 1, Sentenza n. 18149 del 20/12/2002 (Rv. 559339 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Art. 336, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di parziale nullità del lodo in via rescindente - Caducazione della pronuncia sulle spese.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559339-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione l'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto effetto espansivo interno), onde la pronuncia di nullità parziale del lodo determina la caducazione del capo del lodo che ha statuito sulle spese, con conseguente potere-dovere della corte d'appello di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)