Sez. 2, Sentenza n. 30951 del 15/06/2016 Ud. (dep. 20/07/2016) Rv. 267379 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Legittimazione a proporre impugnazione - Difensore della parte civile - Necessità del conferimento di procura ex art. 100 cod. proc. pen. - Differenza rispetto alla procura speciale per il compimento di singoli atti ex artt. 122, 76 cod. proc. pen. - Individuazione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
La limitazione di efficacia "per un solo grado del processo" della procura speciale, di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., riguarda soltanto il mandato alle liti, mentre la procura speciale per il compimento di singoli atti, contemplata dagli artt. 122 e 76, comma primo, cod. proc. pen. , ha effetti di natura sostanziale che permangono fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali del mandato; ne consegue che è legittimato a proporre appello il difensore e procuratore speciale della parte civile anche se la procura rilasciata ex art. 122 cod. proc. pen. non fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)