Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014 Ud. (dep. 13/05/2014) Rv. 259930 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Nomina - Da parte di un prossimo congiunto - In favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare - Latitante - Applicabilità - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
La disposizione di cui all'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dei prossimi congiunti di nominare un difensore nell'interesse dell'indagato o dell'imputato, è suscettibile di estensione anche al caso del latitante, secondo la "ratio" della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, quando l'interessato si trova in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)