diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9209 del 02/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017) Rv. 269437 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Facoltà di nomina da parte di un prossimo congiunto in favore di indagato latitante - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269437-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità da parte del tribunale della richiesta di riesame di un provvedimento applicativo della custodia in carcere presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti del latitante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)