Sez. L, Sentenza n. 2724 del 20/04/1983 (Rv. 427622 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - RISCONTRO NEL RITO DEL LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 414 N. 3 E 434 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - RISCONTRO NEL RITO DEL LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 414 N. 3 E 434 PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE.*
Nel vigente sistema processuale, non avendo l'appello effetto pienamente devolutivo, il riesame deve essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione in base al principio tantum devolutum quantum appellatum che, nel rito del lavoro, trova riscontro nel combinato disposto dagli artt. 414 n. 3 e 434 primo comma cod. proc. civ., alla cui stregua la parte totalmente soccombente in primo grado, in ordine a varie pretese originariamente formulate, deve precisare, nell'atto di appello, quelle per cui chiede tutela in Sede di gravame. (V 3969/81, mass n 414623; (V 911/80, mass n 404337; (V 1911/73, mass n 364981).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)