diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015 (Rv. 638194 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Controcredito in compensazione proposto in forma di eccezione riconvenzionale - Qualificazione da parte del primo giudice come domanda riconvenzionale Pronuncia di inammissibilità della domanda - Onere di impugnazione - Requisiti dell'atto di gravame.
Stato
decisa il 2015-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638194-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, quando il convenuto abbia chiesto la compensazione di un controcredito in forma di eccezione riconvenzionale e il giudice di primo grado ne abbia dichiarato l'inammissibilità qualificandola come domanda riconvenzionale, in sede di gravame è necessario impugnare la qualificazione espressa dal primo giudice, altrimenti suscettibile di passare in cosa giudicata, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. con specifici motivi sul punto, posto che, nel rispetto dei principi del sistema delle impugnazioni, in mancanza di gravame è precluso al giudice d'appello mutare d'ufficio la qualificazione giuridica data dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)