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Sez. 1, Sentenza n. 2845 del 12/12/1988 Cc. (dep. 26/01/1989) Rv. 180292 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME - AMBITO DEL CONTROLLO - IN PARTICOLARE: REATO ASSOCIATIVO.*
Stato
decisa il 1988-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180292-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME - AMBITO DEL CONTROLLO - IN PARTICOLARE: REATO ASSOCIATIVO.*

Al giudice del riesame è fatto Obbligo di procedere, in presenza della sola richiesta dell'imputato anche se priva dell'esposizione dei motivi, ad un controllo nel merito del provvedimento coercitivo con riferimento alle acquisizioni probatorie a lui trasmesse. Quindi lo stesso giudice è tenuto a dimostrare, con motivazione logica, anche se concisa, di avere in concreto effettuato il controllo. Qualora sia in discussione un reato associativo, la motivazione del provvedimento coercitivo prima e dell'ordinanza in Sede di riesame dopo deve concernere anzitutto l'esistenza del sodalizio criminoso (con riferimento alla specifica associazione in discussione e non a generiche notazioni sociologiche) ed in secondo luogo l'appartenenza all'individuato sodalizio dell'imputato, con l'Obbligo, quando si tratti di più imputati, di precisare gli indizi a carico di ciascuno. (V mass n 168203; (Conf mass n 177224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)