Sez. 1, Sentenza n. 5158 del 16/11/1987 Cc. (dep. 05/12/1987) Rv. 177224 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI ED ORDINI - RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROBATORIE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI ED ORDINI - RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROBATORIE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
In Sede di riesame, il tribunale è tenuto ad una valutazione, anche nel merito, degli elementi posti a base del provvedimento restrittivo della libertà, ed ad integrarlo qualora presenti delle carenze: quindi la motivazione del giudice del riesame deve contenere, sia pure nei limiti di una delibazione sommaria, un concreto apprezzamento delle risultanze probatorie fino a quel momento acquisite, apprezzamento che non può prescindere dallo esame dell'attendibilità delle fonti di accusa. (V mass n 168203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)