Sez. 1, Sentenza n. 379 del 07/02/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168203 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NECESSITÀ DI ANALITICA PRONUNCIA NEL MERITO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL RIESAME - DIFFERENZA DALLA MOTIVAZIONE RICHIESTA IN SEDE DI SCARCERAZIONE PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INDIZI E DI APPELLO AVVERSO IL RIFIUTO DI DETTA SCARCERAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RIESAME - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NECESSITÀ DI ANALITICA PRONUNCIA NEL MERITO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL RIESAME - DIFFERENZA DALLA MOTIVAZIONE RICHIESTA IN SEDE DI SCARCERAZIONE PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INDIZI E DI APPELLO AVVERSO IL RIFIUTO DI DETTA SCARCERAZIONE.*
La specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza richiesta dal nuovo testo del comma secondo dell'art. 264 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10 della legge 12 agosto 1982 n. 532, per l'emissione dei mandati di cattura o di arresto ed il riesame anche nel merito da parte del tribunale competente non trasformano né tali provvedimenti coercitivi, né quello di riesame in complesse, analitiche, pronuncie nel merito, costituenti un anticipato giudizio di cognizione, incompatibile sia con la natura dei provvedimenti detti sia con il comune significato del termine enunciazione, sia con la minore efficienza probatoria degli indizi, sia con lo stato del processo, sia con la sommarietà e l'urgenza insite nei brevi termini di decadenza assegnati al giudice del riesame. Questi, ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione, è tenuto anche ad integrare la motivazione eventualmente carente del provvedimento coercitivo e deve dimostrare, concisamente e nei limiti di una deliberazione sommaria, che gli indizi di reità, da esporre specificamente, sono stati tratti da un concreto apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite agli Atti a lui trasmessi. Invece, in Sede di scarcerazione per sopravvenuta Mancanza di indizi, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. pen., e di appello, previsto dall'art. 272 bis, comma terzo, cod. proc. pen., contro il rifiuto di detta scarcerazione, è richiesta una motivazione più approfondita, correlata non solo all'enunciazione specifica degli elementi indizianti ed alla concreta deliberazione della consistenza degli stessi, ma anche ad una adeguata valutazione del materiale probatorio, pure con riferimento all'attendibilità delle fonti di accusa. (V mass n 165652; (V mass n 164508; (V mass n 161207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)