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Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 03/04/1982 (Rv. 419929 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - OMESSA SOTTOSCRIZIONE - INESISTENZA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - DEDUCIBILITÀ - TERMINI.*
Stato
decisa il 1982-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419929-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - OMESSA SOTTOSCRIZIONE - INESISTENZA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - DEDUCIBILITÀ - TERMINI.*

L'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento immobiliare, per mancata sottoscrizione, quale causa invalidante di tutti gli Atti esecutivi successivi e collegati, può essere eccepita dalla parte, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., non solo entro i cinque giorni dal pignoramento viziato, ma anche entro lo stesso termine decorrente dal compimento di uno qualsiasi dei menzionati Atti susseguenti e può essere altresì rilevata di ufficio dal giudice nel corso del processo esecutivo. Tale principio, tuttavia, deve essere inteso nel senso che la fase esecutiva del procedimento di espropriazione costituisce pur sempre la Sede esclusiva per l'operatività invalidante del vizio in parola il quale, conseguentemente, mentre non potrà essere fatto valere con rimedi diversi dall'apposizione agli Atti esecutivi, non potrà né essere rilevato di ufficio dal giudice di cognizione chiamato a pronunziarsi su una opposizione ex art. 615 cod.proc. civ. né, tanto meno, essere denunciato per la prima volta in Sede di legittimità. (Conf 4078/68, mass n 377720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)