Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 27/01/2003 (Rv. 560451 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Atto di pignoramento - Difetto di sottoscrizione - Conseguenze - Invalidità - Deducibilità - Termine.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO
Il difetto di sottoscrizione dell'atto di pignoramento è elemento invalidante l'atto in sè e gli atti successivi ad esso collegati ed è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto e degli atti successivi, purché collegati a quello viziato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)