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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 27/01/2003 (Rv. 560451 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Atto di pignoramento - Difetto di sottoscrizione - Conseguenze - Invalidità - Deducibilità - Termine.
Stato
decisa il 2003-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560451-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO

Il difetto di sottoscrizione dell'atto di pignoramento è elemento invalidante l'atto in sè e gli atti successivi ad esso collegati ed è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto e degli atti successivi, purché collegati a quello viziato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)