Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021 Cc. (dep. 16/07/2021) Rv. 281693 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione - Erronea valutazione di intempestività e violazione del contraddittorio - Ricorso per cassazione per abnormità - Esclusione - Revoca - Ammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
L'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)