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Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021 Cc. (dep. 16/07/2021) Rv. 281693 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione - Erronea valutazione di intempestività e violazione del contraddittorio - Ricorso per cassazione per abnormità - Esclusione - Revoca - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281693-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

L'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)