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Sez. 5, Sentenza n. 44133 del 26/09/2019 Cc. (dep. 29/10/2019) Rv. 277433 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Reclamo della persona offesa – Decisione del giudice – Impugnabilità – Esclusione – Richiesta di revoca – Possibilità – Condizioni – Fattispecie
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277433-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse affetto da abnormità strutturale il provvedimento del giudice che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del reclamo, ritenendo che comunque la persona offesa potesse richiedere la revoca della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 33 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111 com. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)