Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 275723 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Reclamo della persona offesa - Ordinanza ex art. 410-bis cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)