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Sez. U, Sentenza n. 3241 del 17/05/1980 (Rv. 407033 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DI UN PUBBLICO DIPENDENTE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE E DI RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA PRIMA DOMANDA - ESTENSIONE DELLA MEDESIMA GIURISDIZIONE ALLA SECONDA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA - PREGIUDIZIALITA DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RILEVANZA - AL FINE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1980-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407033-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DI UN PUBBLICO DIPENDENTE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE E DI RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA PRIMA DOMANDA - ESTENSIONE DELLA MEDESIMA GIURISDIZIONE ALLA SECONDA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA - PREGIUDIZIALITA DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RILEVANZA - AL FINE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora il pubblico dipendente, sul presupposto della illegittimita del licenziamento, agisca contro l'amministrazione datrice di lavoro per conseguire il pagamento delle retribuzioni arretrate ed il risarcimento dei danni, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla prima delle indicate domande non si estende alla seconda, la quale, ai sensi degli artt 30 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto introduce questioni attinenti soltanto alle ulteriori conseguenze patrimoniali della eventuale illegittimita del licenziamento, mentre la pregiudizialita del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, cui spetta di decidere sul presupposto della pretesa risarcitoria, puo rilevare solo al fine della sospensione del procedimento dinanzi al giudice ordinario, a norma dell'art 295 cod proc civ. (V 15/75, mass n 373118; (V 1985/66, mass n 323854).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)