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Sez. U, Sentenza n. 1985 del 22/07/1966 (Rv. 323854 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DI ATTO DI LICENZIAMENTO O DI ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO - PRETESA DELL'IMPIEGATO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI ARRETRATI, DELLE INDENNITA ACCESSORIE E DELLE RELATIVE DIFFERENZE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1966-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323854-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ANNULLAMENTO DI ATTO DI LICENZIAMENTO O DI ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO - PRETESA DELL'IMPIEGATO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI ARRETRATI, DELLE INDENNITA ACCESSORIE E DELLE RELATIVE DIFFERENZE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*

Qualora sia intervenuto l'annullamento di un atto di licenziamento di allontanamento dal servizio di un impiegato o, comunque, l'annullamento di un provvedimento di stato, implicante per l'impiegato stesso conseguenze giuridiche, anche sul piano patrimoniale, sfavorevoli rispetto a quelle inerenti allo stato cui egli aveva diritto, in tal caso la pretesa dell'impiegato alla corresponsione degli stipendi arretrati, delle altre indennita accessorie aventi carattere di stabilita, normalita e periodicita ecc., ovvero alle relative differenze, che egli avrebbe riscosso se non fosse stato illegittimamente alterato il suo stato dall'ente pubblico, costituisce materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del consiglio di stato e non gia una questione di danni conseguenziali alla pronuncia di illegittimita, di Competenza dell' autorita giudiziaria ordinaria, a nulla rilevando la prospettazione che la parte ha dato alle questioni da risolvere o l'occasione che le ha poste in essere. (Cfr. 2827-62 - 2357-55).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)