Sez. 2 - , Ordinanza n. 5055 del 22/12/2020 Cc. (dep. 09/02/2021) Rv. 280616 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza della Corte di cassazione - Remissione di querela - Annullamento senza rinvio per estinzione del reato - Condanna alla rifusione delle spese processuali - Omessa pronuncia - Correzione di errori materiali - Legittimità - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È legittimo il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia reso una sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito di remissione di querela omettendo di statuire sulla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali poiché trattasi di statuizione che non incide sull'essenza della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)