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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5055 del 22/12/2020 Cc. (dep. 09/02/2021) Rv. 280616 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza della Corte di cassazione - Remissione di querela - Annullamento senza rinvio per estinzione del reato - Condanna alla rifusione delle spese processuali - Omessa pronuncia - Correzione di errori materiali - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280616-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

È legittimo il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia reso una sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito di remissione di querela omettendo di statuire sulla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali poiché trattasi di statuizione che non incide sull'essenza della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)