Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29357 del 10/10/2022 (Rv. 666297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Deposito telematico di atti processuali - Tempestività - Esito negativo del procedimento - Rinnovazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso. (Principio affermato in una fattispecie in cui il mancato perfezionamento del deposito del controricorso, per problemi afferenti alla fase della accettazione da parte della cancelleria, era stato comunicato alla parte, mediante la cd. quarta p.e.c., dopo lo spirare del relativo termine, e questa aveva provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, in tal modo rendendo superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., pure ritualmente formulata).
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)