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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023 (Rv. 668130 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC – Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni - Terza PEC segnalante “errore imprevisto” successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. e assenza della quarta PEC - Inerzia della parte sino al ricevimento del messaggio - Perfezionamento deposito - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668130-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)