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Sez. 1, Sentenza n. 954 del 08/11/1978 Ud. (dep. 27/01/1979) Rv. 140938 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - REATO CONTINUATO ERRONEAMENTE RITENUTO DAL GIUDICE DI MERITO - SCISSIONE DEI REATI - SUCCESSIVA ESTINZIONE DI UNO DEI REATI - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140938-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - REATO CONTINUATO ERRONEAMENTE RITENUTO DAL GIUDICE DI MERITO - SCISSIONE DEI REATI - SUCCESSIVA ESTINZIONE DI UNO DEI REATI - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Qualora, per illegittima applicazione di una pena unica a seguito di erronea unificazione di reati sotto il vincolo della continuazione o per sopravvenuta causa di Estinzione di una delle violazioni unificate o per altra ragione, debba scindersi la pena irrogata dal giudice di merito nelle sue componenti, la Corte di Cassazione puo provvedere direttamente alle necessarie operazioni di calcolo, rettifiche, eliminazioni, pervenendo alle definitive determinazioni, purche possa, comunque, desumersi dagli Atti la misura della pena che il giudice di merito ha inteso fissare per le componenti medesime. Ma se risulti impossibile ricavare dagli Atti detti elementi, la Corte di Cassazione non puo determinarli con proprio giudizio discrezionale, sostituendosi al giudice di merito cui tale Determinazione e in via esclusiva riservata, e deve pertanto disporre il rinvio. (V mass n 137950).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)