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Sez. L, Sentenza n. 4746 del 27/05/1987 (Rv. 453390 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE CONVENZIONALE DI QUALIFICA CON CORRELATA ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - PRESUPPOSTO - VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO MANIFESTATA NELLE FORME PREVISTE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA APPLICABILE - FATTISPECIE (CONFERIMENTO VERBALE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI AZIENDA INDUSTRIALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 C.C.N. LEGGE 13 APRILE 1981 CHE PRESCRIVE LA FORMA SCRITTA).*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453390-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE CONVENZIONALE DI QUALIFICA CON CORRELATA ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - PRESUPPOSTO - VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO MANIFESTATA NELLE FORME PREVISTE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA APPLICABILE - FATTISPECIE (CONFERIMENTO VERBALE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI AZIENDA INDUSTRIALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 C.C.N. LEGGE 13 APRILE 1981 CHE PRESCRIVE LA FORMA SCRITTA).*

L'attribuzione convenzionale di una qualifica - che prescinde dalla correlazione, secondo il criterio generale posto dall'art. 2103 cod. civ., con le mansioni effettivamente svolte - presuppone la corrispondente volontà del datore di lavoro, la quale è rilevante solo se estrinsecatasi nelle forme previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro. (nella specie, con riguardo all'art. 2 del C.C.n. Legge 13 aprile 1981 per i dirigenti di aziende industriali che prescrive che la assunzione o la promozione a dirigente debba essere effettuata per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - ha escluso il diritto alla qualifica (fuori dell'ipotesi dello svolgimento di fatto delle relative mansioni) per essere stata conferita oralmente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2627, Cod. Civ. art. 2725, Contr. Coll. 13/04/1981 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)