Sez. L, Sentenza n. 1883 del 22/02/1988 (Rv. 457804 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FACOLTÀ DELL'IMPRENDITORE DI ISTITUIRE UNA DETERMINATA POSIZIONE DI LAVORO - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELLE RELATIVE MANSIONI - DIPENDENTE ESPLETANTE TALI MANSIONI ANCORCHÉ PRESSO ALTRI UFFICI - DIRITTO ALLA STESSA QUALIFICA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVE ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE RIVENDICATA DA UN DIPENDENTE CON COMPITI DI COLLABORAZIONE DIRETTA CON IL DIRIGENTE DI UN CERTO UFFICIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FACOLTÀ DELL'IMPRENDITORE DI ISTITUIRE UNA DETERMINATA POSIZIONE DI LAVORO - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELLE RELATIVE MANSIONI - DIPENDENTE ESPLETANTE TALI MANSIONI ANCORCHÉ PRESSO ALTRI UFFICI - DIRITTO ALLA STESSA QUALIFICA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVE ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE RIVENDICATA DA UN DIPENDENTE CON COMPITI DI COLLABORAZIONE DIRETTA CON IL DIRIGENTE DI UN CERTO UFFICIO.*
Con riguardo alla qualifica spettante al lavoratore subordinato, appartiene all'imprenditore il potere di determinare la struttura dell'organizzazione aziendale talché in funzione di tale struttura un medesimo tipo di attività (quale la collaborazione prestata da un dipendente al dirigente di un ufficio) può assumere connotati diversi, integrando mansioni distinte in relazione alle caratteristiche dei singoli uffici ed assumendo in particolare natura dirigenziale in relazione alla speciale onerosità o complessità dei compiti attribuiti ad alcuni e non ad altri uffici. Una volta però esercitata dall'imprenditore la facoltà di istituire, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, una determinata posizione di lavoro, resta con ciò determinato e specificato il contenuto oggettivo delle relative mansioni, sicché alla stessa qualifica avrà diritto il dipendente che tali mansioni espleti ancorché presso altri uffici caratterizzati dalle stesse esigenze. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando il punto 10 dell'ordinamento di servizio dell'Isveimer - aveva negato la qualifica di dirigente di secondo grado ad un dipendente che svolgeva compiti di collaborazione diretta con il dirigente dell'ufficio controversie). (V 5332/87, mass n 453913; (V 4746/87, mass n 453390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)