Sez. L - , Sentenza n. 2587 del 02/02/2018 (Rv. 647407 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Violazione dei criteri di scelta – Conseguenze – Violazione di obblighi procedurali - Applicazione dell’art. 17 della l. n. 223 del 1991 – Esclusione – Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamenti collettivi, alla reintegra dei lavoratori illegittimamente licenziati per violazione dei criteri di scelta può seguire la decisione dell’impresa di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di dipendenti pari a quello dei lavoratori reintegrati, senza dovere esperire una nuova procedura, ai sensi dell’art. 17 della l. n. 223 del 1991; in tale ipotesi, tuttavia, il lavoratore reintegrato non può essere incluso nel novero dei lavoratori licenziati, mentre in caso di violazione dell’obbligo procedurale lo stesso potrà, comunque, essere destinatario di un licenziamento che lo selezioni sulla base di criteri di scelta in concreto correttamente applicati.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 17, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)