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Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 20/02/1997 (Rv. 502576 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito - Nuove concessioni di credito - Specifica autorizzazione alla banca creditrice - Dispensa da parte del fideiussore - Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992 - Osservanza dei canoni di correttezza e buona fede da parte della Banca - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502576-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

Secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli art. 1938 e 1956 cod. civ., la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all'art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, non esonerava la banca medesima dall'osservanza nell'esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede, non potendo il fideiussore ritenersi vincolato per quelle operazioni che per essere il risultato di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istituto bancario aggravassero oltre il consentito i margini di rischio cui egli aveva inteso sottoporsi stipulando la clausola di deroga.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)