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Sez. 3, Sentenza n. 611 del 17/01/2003 (Rv. 559806 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito - Nuove concessioni di credito - Specifica autorizzazione alla banca creditrice - Dispensa da parte del fideiussore - Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992 - Osservanza dei canoni di correttezza e buona fede da parte della Banca - Necessità - Inosservanza - Prova - Onere - A carico della parte deducente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559806-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

In materia di fideiussione, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, (il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli art. 1938 e 1956 cod. civ.), la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all'art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito (disciplina la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1997) non esonerava la banca medesima dall'osservanza nell'esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede, incombendo tuttavia alla parte che ne deduceva la violazione l'onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla Banca che si avvaleva della fideiussione "omnibus".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)