Sez. U, Sentenza n. 411 del 19/01/1987 (Rv. 450152 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL T.A.R. - DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO ADITO IN SEDE DI APPELLO NON CONCERNENTE LA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL T.A.R. - DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO ADITO IN SEDE DI APPELLO NON CONCERNENTE LA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE.*
Qualora il tribunale amministrativo regionale abbia espressamente e positivamente statuito sulla propria giurisdizione, provvedendo poi sul ricorso, la mancata riproposizione, in Sede di appello davanti al consiglio di stato, della questione di giurisdizione determina la formazione del giudicato interno ed osta quindi ad un riesame di essa. L'inosservanza di tale preclusione da parte del consiglio di stato, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, è rilevabile d'ufficio in Sede di ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, vertendosi in tema di violazione attinente ai limiti della "potestas decidendi". (V 1749/85, mass n 439703; (V 4328/77, mass n 387940).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)