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Sez. L, Sentenza n. 20391 del 28/09/2007 (Rv. 599534 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Vizi della notificazione - Nullità determinante la non tempestiva conoscenza del provvedimento - Necessità - Prova relativa - Onere sull'opponente - Presunzioni - Ammissibilità - Censurabilità in cassazione della valutazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie in tema di violazione della normativa postale sul ritiro della corrispondenza.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599534-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, MASSIMA|alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere - con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sede i legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto- che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto che la violazione della normativa postale in ordine alla esibizione di delega al ritiro della corrispondenza era irrilevante in quanto dalla prova testimoniale era emersa la probabilità del ritiro della psota su incarico del destinatario; la S.C., enunciando il principio su esteso, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)