Sez. 2, Sentenza n. 21060 del 03/11/2004 (Rv. 577927 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE | Preclusione dell'art. 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE
Posto che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito all'interventore stesso di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (art. 268 cod. proc. civ.). (Principio espresso in controversia soggetta, "ex" art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e succ. modif., al regime previgente alla riforma del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)