Sez. 3, Sentenza n. 2830 del 25/02/2003 (Rv. 560700 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE | Preclusione dell'art. 268 cod.proc.civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Controversia soggetta ratione temporis al regime processuale anteriore a quello introdotto dalla riforma del 1990.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE
In riferimento a controversia soggetta al regime processuale previgente rispetto a quello introdotto dalla riforma del 1990, la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, divieto che vincola solo le parti originarie (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)