Sez. L, Sentenza n. 2708 del 24/04/1985 (Rv. 440493 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INSUSSISTENZA DI UN ACCORDO SIMULATORIO ANTERIORE O COINCIDENTE CON LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 IN TEMA DI DIVIETO DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INSUSSISTENZA DI UN ACCORDO SIMULATORIO ANTERIORE O COINCIDENTE CON LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 IN TEMA DI DIVIETO DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
La legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dello impiego della mano d'opera negli appalti di opere e di servizi) non estende il suo ambito di applicazione ad episodi successivi alla Costituzione del rapporto di lavoro ma incide soltanto nel momento genetico dello stesso; pertanto, ove sia escluso un accordo simulatorio anteriore o coincidente con la Costituzione del rapporto e sia, quindi, accertata l'insussistenza di un'ipotesi di intermediazione vietata, non è configurabile un'operatività di detta legge. (V 990/83, mass n 425758).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)