Sez. U, Sentenza n. 2517 del 21/03/1997 (Rv. 503169 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Applicazione del divieto anche dopo la costituzione del rapporto - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369), il quale è volto ad evitare che la dissociazione fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario, opera oggettivamente, prescindendo da un intento fraudolento o simulatorio delle parti e senza che l'incidenza del divieto stesso sia limitata al momento genetico del rapporto, ossia all'ipotesi in cui l'assunzione dei lavoratori da parte del datore di lavoro interposto coincida con l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni lavorative a favore dell'effettivo beneficiario delle medesime. Pertanto il divieto suddetto opera anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto, ove il lavoratore distaccato presso altra impresa non renda più le proprie prestazioni al datore di lavoro distaccante, ma si ponga al servizio esclusivo dell'imprenditore di destinazione, pur continuando ad apparire alle dipendenze del primo, che assume così la figura dell'interposto ex art. 1 legge n. 1369 del 1960, cit..
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)