Sez. L, Sentenza n. 990 del 05/02/1983 (Rv. 425758 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LEGGE N. 1369 DEL 1960 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO DI LAVORO - NECESSITÀ - INCIDENZA NEL MOMENTO FUNZIONALE DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LEGGE N. 1369 DEL 1960 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO DI LAVORO - NECESSITÀ - INCIDENZA NEL MOMENTO FUNZIONALE DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
La legge n. 1369 del 1960 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi) non estende il suo ambito di applicazione ad episodi successivi alla Costituzione del rapporto di lavoro, ma incide soltanto nel momento genetico dello stesso. Pertanto, ove sia escluso un accordo simulatorio anteriore o coincidente con la Costituzione del rapporto e sia, quindi, accertata l'insussistenza di una ipotesi di intermediazione vietata, non è configurabile un'operatività di detta legge nel successivo momento funzionale del rapporto stesso e in relazione a situazioni traenti origine da fatti giuridici necessariamente diversi da quelli costitutivi del rapporto già in atto e produttivi di differenti effetti, da verificare di volta in volta alla stregua delle concrete fattispecie.*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)