Sez. 2, Sentenza n. 2846 del 30/10/1973 (Rv. 366436 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CONDIZIONI - DIVIETO - FINALITA DELLE DISTANZE LEGALI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CONDIZIONI - DIVIETO - FINALITA DELLE DISTANZE LEGALI.*
Le limitazioni poste dall'art 873 cod civ e dalle norme legislative e regolamentari che lo integrano perseguono lo scopo di evitare intercapedini dannose, e queste ultime possono verificarsi solo se le costruzioni si trovino su fondi reciprocamente opposti rispetto alla linea di confine ed abbiano le facciate l'una di fronte all'altra almeno per un tratto. (Conf 1479/71, mass n 351791; 2093/70, mass n 348196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)