Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 18/05/1971 (Rv. 351791 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - OPERE ASSOGGETTATE ALLA DISTANZA DI TRE METRI - EDIFICI NON FRONTEGGIANTISI - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DELLA DISTANZA DI CUI ALL'ART 873 COD CIV - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - OPERE ASSOGGETTATE ALLA DISTANZA DI TRE METRI - EDIFICI NON FRONTEGGIANTISI - ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DELLA DISTANZA DI CUI ALL'ART 873 COD CIV - ESCLUSIONE.*
La distanza non minore di metri tre, prescritta dall'art 873 cod civ per le costruzioni sui fondi limitrofi, riguarda soltanto le opere che, per struttura, entita ed ubicazione, siano tali da dar luogo ad intercapedini dannose o pericolose per l'igiene, la salubrita e la sicurezza degli abitati, sicche la distanza stessa deve essere osservata per il caso di costruzioni fronteggiantisi reciprocamente mentre non e operante quando gli edifici, non trovandosi da bande opposte rispetto alla linea di confine, non hanno alcun tratto reciprocamente antistante. (Conf 2093'70, mass n 348196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)