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Sez. L, Sentenza n. 2349 del 05/04/1985 (Rv. 440215 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL LAVORO - ORE PERDUTE MA PASSATE IN STABILIMENTO A DISPOSIZIONE DELL'IMPRENDITORE - ART. 4 C.C.N.L. 23 SETTEMBRE 1976 - DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE - PREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440215-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL LAVORO - ORE PERDUTE MA PASSATE IN STABILIMENTO A DISPOSIZIONE DELL'IMPRENDITORE - ART. 4 C.C.N.L. 23 SETTEMBRE 1976 - DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA INTEGRALE RETRIBUZIONE - PREVEDIBILITÀ DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*

L'ipotesi prevista dall'art. 4 n. 1 del C.C.n.L. 23 settembre 1976 per i lavoratori delle industrie di confezioni in serie - che, in caso d'interruzione del lavoro, prevede il diritto dei dipendenti all'integrale retribuzione per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'imprenditore, facoltizzato ad adibire i dipendenti stessi ad altri lavori - prescinde del tutto dalla prevedibilità o meno dell'evento interruttivo del lavoro, la quale rileva invece, nelle ipotesi contemplate ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo, che, facendo riferimento ad un preavviso dato in termine utile o tempestivamente, presuppongono, appunto, la prevedibilità della causa interruttiva. Pertanto, il diritto alla integrale retribuzione compete ai lavoratori, ai sensi della disposizione di cui al n. 1 dell'art. 4 del citato contratto, per il semplice fatto che essi, per scelta dell'imprenditore o per Determinazione propria ma mediatamente riferibile alla volontà dello stesso, si siano trattenuti "a disposizione" nello stabilimento, indipendentemente dalla prevedibilità o meno della causa di sospensione della loro consueta attività lavorativa ed ancorché non siano stati in concreto adibiti a lavori diversi, ciò derivando dal mancato uso di una facoltà discrezionale dello imprenditore. (V 3159/83, mass n 428068; (V 2239/80, mass n 405911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 23/09/1976 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)