Sez. L, Sentenza n. 3159 del 09/05/1983 (Rv. 428068 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - MORA ACCIPIENDI DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 1467 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - MORA ACCIPIENDI DELLO STESSO DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 1467 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
L'impossibilità dell'esecuzione della prestazione lavorativa, dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro (nella specie, occupazione dello stabilimento), comporta, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., il venir meno del diritto dei lavoratori alla retribuzione, senza che in tale ipotesi possa neppure porsi un problema di mora accipiendi del datore di lavoro (profilabile, invece, allorché sia offerta una prestazione parziale o alterata nella sua essenza), atteso che l'oggettiva impossibilità della prestazione di lavoro rende addirittura inconfigurabile un'offerta di essa da parte dei dipendenti; né, nella stessa ipotesi, vi è spazio per la applicabilità dell'art. 1467 cod. civ., il quale presuppone che la prestazione corrispettiva di quella divenuta eccessivamente onerosa sia possibile. (V 2934/82, mass n 420839; (V 2522/82, mass n 420386; (V 3000/68, mass n 335836).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)