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Sez. 1, Ordinanza n. 20048 del 22/09/2010 (Rv. 614239 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Soggetti legittimati all'impugnazione - Curatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614239-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

Nel giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare a norma dell'art. 101 legge fall., la legittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore, così come è previsto anche dall'art. 100 legge fall., trattandosi, come in quest'ultima disposizione (entrambe nel testo vigente prima del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), di procedimenti attraverso cui si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere insinuati al passivo. Deve, pertanto, escludersi che le funzioni del curatore, di tutela della massa fallimentare, si sostanzino in poteri di valutazione a tal punto autonomi da legittimarne la contrapposizione, anche in termini di impugnazione dei relativi provvedimenti, alle valutazioni che degli interessi della massa esprimano gli organi - il giudice delegato e il tribunale - ai quali quella tutela è rimessa e, di conseguenza, egli è carente d'interesse ad impugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quando dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)