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Sez. 1, Sentenza n. 7401 del 08/08/1997 (Rv. 506622 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Soggetti legittimati all'impugnazione - Curatore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506622-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

Nel giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare previsto dall'art. 100 legge fall. la legittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati affinché la sentenza sia opponibile alla massa. Nè diversa è la conclusione con riguardo ai crediti ammessi a norma dell'art. 101 legge fall., trattandosi di un procedimento attraverso il quale, al pari di quello di insinuazione tempestiva, si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere insinuati al passivo. L'identità di "ratio" che è a base dell'esclusione del potere di impugnazione dei crediti ammessi nella normale verifica, postula la medesima esclusione relativamente alla sentenza emanata a conclusione del giudizio di insinuazione tardiva ex art. 101 legge fall, spettando tale potere solamente al creditore escluso o a quelli intervenuti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)