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Sez. L, Sentenza n. 6794 del 18/05/2001 (Rv. 546752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti - Presupposti - Vivenza a carico - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE

Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. n.1124 del 1965, presuppone la cosiddetta "vivenza a carico", la quale ricorre quando gli ascendenti sono privi di sufficienti mezzi di sussistenza autonomi e che al loro mantenimento concorreva in modo efficiente il lavoratore defunto; ciò non implica che i superstiti fossero totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la sussistenza del diritto in un'ipotesi in cui risultava provato che il lavoratore, deceduto dopo una settimana dall'assunzione, convivesse con i genitori e desse un aiuto all'andamento familiare ma non anche la continuità e l'essenzialità del conferimento).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)