Sez. L, Sentenza n. 1011 del 23/02/1989 (Rv. 461976 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - DECISIONE NEL MERITO DELLA IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL'IMPUGNAZIONE E DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA DECISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - DECISIONE NEL MERITO DELLA IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL'IMPUGNAZIONE E DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA DECISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo a controversia di lavoro, ove nel giudizio di appello le parti non siano comparse all'udienza di discussione, il giudice deve egualmente decidere nel merito dell'impugnazione con la conseguenza che il provvedimento, dettato a verbale e sottoscritto dal solo Presidente del tribunale, che dichiara, dando atto della mancata comparizione delle parti, inefficace l'impugnazione ed estinto il procedimento, ha natura decisoria, essendo idoneo a produrre effetti definitivi di natura sostanziale, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e, pertanto, in Mancanza di altri rimedi, è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione. (V 6220/86, mass n 448480; (V 4118/85, mass n 441644; (V 1884/82, mass n 419727).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)