Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 06/05/1968 (Rv. 333020 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NOZIONE DI INTERCAPEDINE - MINIMA VIOLAZIONE DEL PRESCRITTO DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO DELL'INTERCAPEDINE - ILLEGITTIMITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NOZIONE DI INTERCAPEDINE - MINIMA VIOLAZIONE DEL PRESCRITTO DISTACCO TRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO DELL'INTERCAPEDINE - ILLEGITTIMITA.*
Una volta accertata, fra due fabbricati su fondi finitimi, l'esistenza di un'intercapedine che violi le norme sulle distanze stabilite dall'art.873 cod.civ. o dai regolamenti locali integrativi della predetta norma non puo il giudice con propria valutazione discrezionale escludere il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine in quanto inferiore di poco al minimo distacco prescritto, e quindi ritenere la legittimita della nuova costruzione che abbia creato l'intercapedine stessa. (V. 349-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)