Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 11/10/1969 (Rv. 343316 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - MANUFATTI ERETTI A DISTANZA DI POCO INFERIORE A QUELLA LEGALE - ESCLUSIONE DELLA PERICOLOSITA DELL'INTERCAPEDINE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSUSSISTENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - MANUFATTI ERETTI A DISTANZA DI POCO INFERIORE A QUELLA LEGALE - ESCLUSIONE DELLA PERICOLOSITA DELL'INTERCAPEDINE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSUSSISTENZA.*
In tema di distanze fra costruzioni, una volta accertato che i due manufatti sorgono a distanza inferiore a quella legale, non puo il giudice con propria valutazione discrezionale escludere il carattere dannoso e pericoloso della intercapedine in quanto inferiore di poco al minimo distacco prescritto, e ritenere, quindi, la legittimita della nuova costruzione. (Conf 1393-68, massima n 333020).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)