Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 17/05/1973 (Rv. 364106 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTISI - SU TERRENI NON FINITIMI - ESCLUSIONE - FRONTEGGIAMENTO SOLO PARZIALE - NECESSITA - INTERCAPEDINE - TRA COSTRUZIONI STABILI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DI UN'INTERCAPEDINE - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO O DANNOSO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTISI - SU TERRENI NON FINITIMI - ESCLUSIONE - FRONTEGGIAMENTO SOLO PARZIALE - NECESSITA - INTERCAPEDINE - TRA COSTRUZIONI STABILI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DI UN'INTERCAPEDINE - ESCLUSIONE DEL CARATTERE PERICOLOSO O DANNOSO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze fra costruzioni, e necessario - anzitutto - che i due edifici, costruiti su fondi finitimi da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, e cioe, che le rispettive facciate siano anche in minima parte, antistanti, nel senso che, supponendosi di farli avanzare in linea retta verso il confine, si fronteggino almeno in un punto. In secondo luogo, entrambe le costruzioni debbono risultare - per la loro entita, la loro ubicazione e le loro caratteristiche strutturali - obbiettivamente tali da porsi in contrasto con la finalita di prevenire ed eliminare intercapedini eccessivamente anguste fra le costruzioni, ritenute, in quanto tali, dannose o pericolose per l'igiene, la salubrita e la sicurezza degli abitati. Cio che non si verifica sia nell'ipotesi in cui l'una o l'altra delle due opere non abbia carattere stabile e permanente, si da non costituire una costruzione in senso tecnico, sia quando, pur essendo tale, non sia idonea ad ingenerare un intercapedine, non integrando, neanche in tal caso, una costruzione nel senso ipotizzato dalle norme in questione. Al di fuori di queste ipotesi, che configurano un limite intrinseco di applicazione delle stesse norme, una volta che sia rimasta accertata l'esistenza, fra due fabbricati costruiti su fondi finitimi, di una intercapedine che violi il precetto contenuto nell'art 873 cod civ, o in una norma di legge speciale o di regolamento locale integrativa della precedente, il giudice non puo escludere, con propria valutazione discrezionale, il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine inferiore alla distanza legale o regolamentare e ritenere, quindi, legittima la nuova costruzione che abbia determinato la formazione della intercapedine stessa. (V 3286/69, mass n 343316; 3068/69, mass n 342996; (V 2839/69, mass n 342641; 1393/68, mass n 333020).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)