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Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981 (Rv. 415436 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE - PROVA DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A FAVORE DI UNA SOCIETA - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415436-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE - PROVA DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A FAVORE DI UNA SOCIETA - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di prova della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare a favore di una societa, il principio di prova per iscritto, che ai sensi dell'art 2724 n 1 cod civ rende ammissibile inter partes la prova testimoniale puo desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione nonche dall'atto costitutivo della societa, in quanto atto ad essa inerente e quindi da tale parte del giudizio proveniente a termini della riferita normativa. (V 5830/79, mass n 402490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)