Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981 (Rv. 415436 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE - PROVA DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A FAVORE DI UNA SOCIETA - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE - PROVA DELLA SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A FAVORE DI UNA SOCIETA - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In tema di prova della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare a favore di una societa, il principio di prova per iscritto, che ai sensi dell'art 2724 n 1 cod civ rende ammissibile inter partes la prova testimoniale puo desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione nonche dall'atto costitutivo della societa, in quanto atto ad essa inerente e quindi da tale parte del giudizio proveniente a termini della riferita normativa. (V 5830/79, mass n 402490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)