Sez. L, Sentenza n. 5358 del 04/10/1988 (Rv. 460002 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO PARASUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DOVUTA IN FORZA DI UN CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - QUALIFICAZIONE CON LOCATIO OPERARUM O CON COLLABORAZIONE PARASUBORDINATA ANZICHÉ CON LOCATIO OPERIS - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO PARASUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DOVUTA IN FORZA DI UN CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - QUALIFICAZIONE CON LOCATIO OPERARUM O CON COLLABORAZIONE PARASUBORDINATA ANZICHÉ CON LOCATIO OPERIS - CONDIZIONI.*
Il contratto di scrittura artistica non può configurarsi come locatio operis, ma deve inquadrarsi nella figura della locatio operarum o della collaborazione parasubordinata allorché - tenendo conto delle peculiari e concrete modalità di svolgimento del rapporto - l'oggetto di quest'ultimo non sia costituito da un unico Opus, autonomamente caratterizzato e nettamente definito nei suoi limiti, collegato sinallagmaticamente ad un compenso a sua volta definito in misura unitaria e globale, ma dall'effettuazione periodica di prestazioni artistiche (nella specie: prestazioni di piano-bar) con corrispondente Determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo. (V 6284/87, mass n 454563; (V 8194/87, mass n 455785; (V 59/87, mass n 449861).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)