Sez. L, Sentenza n. 6284 del 16/07/1987 (Rv. 454563 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO COMUNE DI LAVORO AUTONOMO O DI LAVORO SUBORDINATO - CRITERI - RICERCA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - RILEVANZA - DICHIARAZIONE DELLE PARTI MEDESIME DI VOLER ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A PRESTAZIONI DEL SERVIZIO AMBULATORIALE DI DIAGNOSI E CURA SVOLTA DA PROFESSIONISTA GIÀ LEGATO ALL'OSPEDALE DA RAPPORTO D'IMPIEGO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO COMUNE DI LAVORO AUTONOMO O DI LAVORO SUBORDINATO - CRITERI - RICERCA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI - RILEVANZA - DICHIARAZIONE DELLE PARTI MEDESIME DI VOLER ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A PRESTAZIONI DEL SERVIZIO AMBULATORIALE DI DIAGNOSI E CURA SVOLTA DA PROFESSIONISTA GIÀ LEGATO ALL'OSPEDALE DA RAPPORTO D'IMPIEGO.*
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, giacché il principio secondo cui ai fini della distinzione in questione è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile - specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di rapporto - pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto di natura subordinata, anziché autonoma, la prestazione del servizio ambulatoriale di diagnosi e cura svolta da professionista già legato all'ospedale da rapporto d'impiego, pur ritenendo che detta attività avrebbe potuto dar luogo ad un rapporto di lavoro autonomo se svolta da un medico esterno). (V 4943/85, mass n 442316; (V 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)