Sez. 3, Sentenza n. 425 del 23/01/1986 (Rv. 444034 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (ORTO FAMILIARE DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI).*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (ORTO FAMILIARE DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI).*
Ai fini dell'applicabilità della disciplina vincolistica in materia di affitto agrario e per enucleare la qualità di coltivatore diretto, è necessario che il fondo sul quale viene svolta la attività risulti, per le sue dimensioni e caratteristiche, essere un bene produttivo, suscettibile del godimento tipico del contratto d'affitto, e cioè di una concreta utilizzazione attraverso una apprezzabile attività di coltivazione. (nella specie, alla luce del principio che precede, la S.C. ha reputato esatto il convincimento del giudice del merito il quale aveva escluso la possibilità di esercitare un'attività abituale e organizzata di coltivazione, ai fini della produzione agricola, su particella di terreno di mq. Centocinquanta, locata come "orto familiare"). (V 6900/83, mass n 431561; (V 5282/80, mass n 409130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)